Art. 279

Maggiorazioni di capitale in relazione a scostamenti dalle ipotesi inerenti al requisito patrimoniale di solvibilità

In vigore dal 10 ott 2014
Maggiorazioni di capitale in relazione a scostamenti dalle ipotesi inerenti al requisito patrimoniale di solvibilità 1.   Se il requisito patrimoniale di solvibilità modificato calcolato ai sensi dell', lettera a), è superiore al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi dell', lettera b), di 10 o più punti percentuali, le autorità di vigilanza concludono che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, ove non dispongano di prove concrete del contrario sulla base dei fattori di cui all'. 2.   Se il requisito patrimoniale di solvibilità modificato calcolato ai sensi dell', lettera a), è superiore al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi dell', lettera b), di 15 o più punti percentuali, le autorità di vigilanza concludono che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE.
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Maggiorazioni di capitale in relazione a scostamenti dalle ipotesi inerenti al requisito patrimoniale di solvibilità (Art. 279 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo