Art. 258

Requisiti generali in materia di governance

In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti generali in materia di governance 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a) istituiscono, applicano e mantengono a tutti i livelli pertinenti dell'impresa un sistema efficace di cooperazione, segnalazione interna e comunicazione delle informazioni; (b) istituiscono, applicano e mantengono procedure decisionali efficaci e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità e tenga conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; (c) garantiscono che i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza possiedano collettivamente, nei pertinenti settori di attività, le qualifiche, competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per gestire e sorvegliare l'impresa in modo efficace e professionale; (d) garantiscono che ogni singolo membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza abbia le qualifiche, competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per svolgere i compiti assegnatigli; (e) impiegano personale provvisto delle qualifiche, conoscenze e competenze necessarie per il corretto esercizio delle responsabilità attribuitegli; (f) garantiscono che tutto il personale sia a conoscenza delle procedure per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; (g) garantiscono che l'attribuzione di compiti molteplici a singole persone e unità organizzative non impedisca o non sia tale da impedire agli interessati di svolgere una particolare funzione in modo solido, onesto e obiettivo; (h) stabiliscono sistemi di informazione che producono informazioni complete, affidabili, chiare, coerenti, tempestive e pertinenti in merito alle attività, agli impegni assunti dall'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta; (i) conservano registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna; (j) tutelano la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto; (k) introducono rapporti gerarchici chiari che garantiscono il pronto trasferimento delle informazioni a tutte le persone che necessitano di esse in modo da consentire loro di riconoscerne l'importanza ai fini delle rispettive responsabilità; (l) adottano una politica di retribuzione scritta. 2.   Le politiche in materia di gestione del rischio, controllo interno, audit interno e, laddove rilevante, esternalizzazione stabiliscono chiaramente le responsabilità, gli obiettivi, i processi e le procedure di segnalazione pertinenti da applicare, compatibilmente con la strategia operativa globale dell'impresa. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono una politica di continuità dell'attività che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità delle attività di assicurazione e di riassicurazione in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente le attività di assicurazione o di riassicurazione. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che almeno due persone dirigono effettivamente l'impresa. 5.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a dotarsi di processi e procedure efficaci per prevenire conflitti di interesse nonché a individuare fonti potenziali di tali conflitti e stabilire procedure per assicurare che chi partecipa all'attuazione delle strategie e delle politiche dell'impresa capisca dove potrebbero sorgere conflitti di interesse e come essi debbano essere affrontati. 6.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione monitorano e valutano periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del loro sistema di governance e adottano misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
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Requisiti generali in materia di governance (Art. 258 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo