Art. 258 · Requisiti generali in materia di governance

Art. 258

Requisiti generali in materia di governance

In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti generali in materia di governance 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a) istituiscono, applicano e mantengono a tutti i livelli pertinenti dell'impresa un sistema efficace di cooperazione, segnalazione interna e comunicazione delle informazioni; (b) istituiscono, applicano e mantengono procedure decisionali efficaci e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità e tenga conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; (c) garantiscono che i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza possiedano collettivamente, nei pertinenti settori di attività, le qualifiche, competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per gestire e sorvegliare l'impresa in modo efficace e professionale; (d) garantiscono che ogni singolo membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza abbia le qualifiche, competenze, capacità ed esperienze professionali necessarie per svolgere i compiti assegnatigli; (e) impiegano personale provvisto delle qualifiche, conoscenze e competenze necessarie per il corretto esercizio delle responsabilità attribuitegli; (f) garantiscono che tutto il personale sia a conoscenza delle procedure per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; (g) garantiscono che l'attribuzione di compiti molteplici a singole persone e unità organizzative non impedisca o non sia tale da impedire agli interessati di svolgere una particolare funzione in modo solido, onesto e obiettivo; (h) stabiliscono sistemi di informazione che producono informazioni complete, affidabili, chiare, coerenti, tempestive e pertinenti in merito alle attività, agli impegni assunti dall'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta; (i) conservano registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna; (j) tutelano la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto; (k) introducono rapporti gerarchici chiari che garantiscono il pronto trasferimento delle informazioni a tutte le persone che necessitano di esse in modo da consentire loro di riconoscerne l'importanza ai fini delle rispettive responsabilità; (l) adottano una politica di retribuzione scritta. 2.   Le politiche in materia di gestione del rischio, controllo interno, audit interno e, laddove rilevante, esternalizzazione stabiliscono chiaramente le responsabilità, gli obiettivi, i processi e le procedure di segnalazione pertinenti da applicare, compatibilmente con la strategia operativa globale dell'impresa. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono una politica di continuità dell'attività che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità delle attività di assicurazione e di riassicurazione in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente le attività di assicurazione o di riassicurazione. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che almeno due persone dirigono effettivamente l'impresa. 5.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a dotarsi di processi e procedure efficaci per prevenire conflitti di interesse nonché a individuare fonti potenziali di tali conflitti e stabilire procedure per assicurare che chi partecipa all'attuazione delle strategie e delle politiche dell'impresa capisca dove potrebbero sorgere conflitti di interesse e come essi debbano essere affrontati. 6.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione monitorano e valutano periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del loro sistema di governance e adottano misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
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