Art. 3
Definizioni
In vigore dal 8 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «acconti» o «acconti sui contributi»: gli acconti sui contributi che il Comitato riscuote a norma del presente regolamento per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;
b) «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato durante il periodo provvisorio;
c) «attività totali»: il valore totale delle attività derivanti dalla voce «attività totali» del bilancio dell'entità significativa, consolidato se del caso, alla data di riferimento del 31 dicembre 2013 prevista dal pertinente diritto dell'Unione a fini prudenziali o alla data di riferimento applicabile per l'esercizio 2013, se l'esercizio finanziario si conclude a una data posteriore al 31 dicembre;
d) «entità significative»: entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, la sua decisione di considerarle significative secondo la definizione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014, figuranti nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE il 4 settembre 2014, ad esclusione di quelle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti;
e) «avviso di pagamento dell'acconto»: un avviso che precisa l'importo dell'acconto sul contributo da riscuotere anticipatamente, emesso per ciascuna entità significativa pertinente, conformemente al presente regolamento;
f) «periodo transitorio»: periodo che inizia il 19 agosto 2014 e finisce il 31 dicembre 2015 o il giorno di applicazione del sistema definitivo di contributi amministrativi adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, se quest'ultima data è successiva;
g) «autorità competente»: un'autorità competente quale definita all', paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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