Definizione data dalla norma indicata.
entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, la sua decisione di considerarle significative secondo la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014, figuranti nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE il 4 settembre 2014, ad esclusione di quelle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri pa
Fonte: reg-2014-10-08-1310 — art. 3 →