Art. 6

Procedura di calcolo dell’incidenza delle esposizioni sottostanti sulle esposizioni complessive

In vigore dal 2 ott 2014
Procedura di calcolo dell’incidenza delle esposizioni sottostanti sulle esposizioni complessive 1.   Per ciascuna esposizione al rischio di credito di cui è nota l’identità del debitore l’ente include il valore della sua esposizione all’attività sottostante nel calcolo dell’esposizione complessiva verso tale debitore quale singolo cliente o verso il gruppo di clienti connessi di cui il debitore fa parte. 2.   L’ente che ignora l’identità del debitore dell’esposizione sottostante al rischio di credito, o che non è in grado di confermare che l’esposizione sottostante non è un’esposizione al rischio di credito, assegna l’esposizione come segue: a) se il valore non supera lo 0,25 % del suo capitale ammissibile, l’esposizione è assegnata all’operazione come cliente distinto; b) se il valore è uguale o superiore allo 0,25 % del suo capitale ammissibile e l’ente è in grado di assicurare, tramite il mandato dell’operazione, che le relative esposizioni sottostanti non sono collegate a nessun’altra esposizione che ha in portafoglio, comprese le esposizioni sottostanti derivanti da altre operazioni, l’esposizione è assegnata all’operazione come cliente distinto; c) nei casi non contemplati alla lettera a) o b), l’esposizione è assegnata al cliente ignoto. 3.   L’ente che non è in grado di distinguere le esposizioni sottostanti dell’operazione assegna il valore complessivo delle sue esposizioni all’operazione come segue: a) se il valore complessivo non supera lo 0,25 % del suo capitale ammissibile, il valore complessivo dell’esposizione è assegnato all’operazione come cliente distinto; b) nei casi non contemplati alla lettera a), il valore complessivo dell’esposizione è assegnato al cliente ignoto. 4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’ente controlla dette operazioni periodicamente, a cadenza almeno mensile, per verificare se le esposizioni sottostanti abbiano subito variazioni nella composizione e nella percentuale relativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:1187:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di calcolo dell’incidenza delle esposizioni sottostanti sulle esposizioni complessive (Art. 6 Regolamento (UE) 2014/1187) — Testo vigente | Portale Normativo