Art. 7
Struttura dell’operazione come esposizione aggiuntiva
In vigore dal 2 ott 2014
Struttura dell’operazione come esposizione aggiuntiva
1. Non costituisce fonte di esposizione aggiuntiva la struttura dell’operazione che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a)
la struttura legale e operativa dell’operazione è costruita in modo da impedire al gestore dell’operazione o al terzo di ridirigere i flussi di cassa da essa derivanti verso persone che, in base ai termini dell’operazione, non hanno diritto a riceverli;
b)
i termini dell’operazione non impongono all’emittente, né a chiunque altro, di corrispondere all’ente un pagamento che si aggiunge ai flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti o li anticipa.
2. È considerata soddisfatta la condizione del paragrafo 1, lettera a), quando l’operazione ha una delle forme seguenti:
a)
OICVM di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;
b)
organismo stabilito in un paese terzo che conduce attività analoghe a quelle di un OICVM ed è soggetto a vigilanza a norma di atti legislativi dell’Unione o della normativa di un paese terzo nel quale si applicano una legislazione e un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quelli vigenti nell’Unione per gli OICVM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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