Art. 4
Esposizioni sottostanti verso operazioni aventi a loro volta attività sottostanti
In vigore dal 2 ott 2014
Esposizioni sottostanti verso operazioni aventi a loro volta attività sottostanti
1. Nell’accertare le esposizioni sottostanti di una data operazione (operazione A) che presenta a sua volta un’esposizione sottostante verso un’altra operazione (operazione B) ai fini degli , l’ente considera che l’esposizione all’operazione B sia sostituita dalle esposizioni a essa sottostanti.
2. Il paragrafo 1 si applica quando le esposizioni sottostanti sono esposizioni verso operazioni aventi a loro volta attività sottostanti.
Storico versioni
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