Art. 3

Determinazione delle esposizioni risultanti da operazioni

In vigore dal 2 ott 2014
Determinazione delle esposizioni risultanti da operazioni 1.   L’ente calcola l’incidenza dell’operazione sull’esposizione complessiva verso un dato cliente o gruppo di clienti connessi secondo la metodologia illustrata negli . L’ente calcola la propria esposizione a ciascuna singola attività sottostante a norma dell’. 2.   L’ente stabilisce se l’operazione costituisce un’esposizione aggiuntiva a norma dell’.
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