Art. 13

Messa a disposizione sul mercato o montaggio su un veicolo di dispositivi antinquinamento di ricambio

In vigore dal 1 ott 2014
Messa a disposizione sul mercato o montaggio su un veicolo di dispositivi antinquinamento di ricambio I dispositivi antinquinamento di ricambio, che sono anche coperti da un'omologazione del sistema relativa a un veicolo, non sono oggetto di nessuna omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento UE n. 167/2013.
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Messa a disposizione sul mercato o montaggio su un veicolo di dispositivi antinquinamento di ricambio (Art. 13 Regolamento (UE) 2015/96) — Testo vigente | Portale Normativo