Art. 11
Prescrizioni specifiche per l'omologazione di veicoli o motori
In vigore dal 1 ott 2014
Prescrizioni specifiche per l'omologazione di veicoli o motori
1. Le omologazioni si possono rilasciare a veicoli muniti di motori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE.
2. A decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della normativa che estende il campo di applicazione della direttiva 97/68/CE ai veicoli muniti di motori che attualmente non rientrano nel suo ambito di applicazione [o al più tardi il 1o gennaio 2018], gli Stati membri rifiutano di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento ai veicoli non conformi a tutte le prescrizioni del medesimo.
3. Le omologazioni rilasciate a norma del primo comma cessano di essere valide tre anni dopo la data di entrata in vigore della normativa che estende il campo di applicazione della direttiva 97/68/CE a tali motori [o al più tardi il 31 dicembre 2018].
Con effetto dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri considerano i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi non più validi ai fini dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 167/2013 e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli.
4. Ai fini dell'omologazione, le date di cui all', paragrafi 3 ter, 3 quater, e 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all', paragrafi 3, 6 e 9 e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di motori delle categorie da L a R, sono posticipate di 3 anni. Anche le clausole transitorie e derogatorie di cui all', paragrafo 4 bis, e all', paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013 sono posticipate di conseguenza.
5. I motori di ricambio rispettano gli stessi valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare al momento dell'immissione sul mercato.
6. Sui motori di ricambio è apposta una marcatura in conformità all'appendice dell'allegato I.
Storico versioni
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