Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 ott 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 167/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «inquinanti emessi», emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante dallo scarico; 2) «sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico», il passaggio dei gas di scarico attraverso un dispositivo o un sistema deputato ad alterare chimicamente o fisicamente gli inquinanti emessi prima del loro rilascio nell'atmosfera, compresi catalizzatori, filtri antiparticolato o qualsiasi altro componente, sistema, o entità tecnica per la riduzione o il trattamento delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dallo scarico del motore; 3) «sistema di abbattimento delle emissioni sonore esterne», tutti i componenti e le entità tecniche che compongono il sistema di scarico e il silenziatore, compresi il sistema di scarico, il sistema di aspirazione dell'aria, il silenziatore o qualsiasi sistema, componente e entità tecnica che influiscano sui livelli sonori esterni ammissibili emessi dal veicolo agricolo o forestale, di un tipo montato sul veicolo al momento dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione; 4) «dispositivo antinquinamento», un componente, un sistema o un'entità tecnica che fa parte del sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico; 5) «dispositivo antinquinamento di ricambio», un componente, un sistema o un'entità tecnica, destinato a sostituire, in parte o completamente, un sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico su un veicolo omologato a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 e del presente regolamento; 6) «tipo di motore», una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'appendice 1 dell'allegato II della direttiva 97/68/CE; 7) «motore capostipite», un motore rappresentativo dell'unità di propulsione o della famiglia di motori, come definiti al punto 7 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE; 8) «famiglia di motori», un gruppo di motori di un costruttore, conformemente al punto 6 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE che, per progetto, si presume abbiano caratteristiche simili di emissione di inquinanti dallo scarico e che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento; 9) «motore di ricambio», un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di un veicolo agricolo o forestale e che viene fornito unicamente a tale scopo; 10) «elementi ausiliari», tutti gli equipaggiamenti, gli apparecchi e i dispositivi elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01; 11) «potenza del motore», la potenza ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente; 12) «potenza netta del motore», la potenza del motore ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente con gli elementi ausiliari e gli equipaggiamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01 (6), determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento.
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