Art. 3
Obblighi generali
In vigore dal 1 ott 2014
Obblighi generali
1. Il costruttore si assicura che tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione, tutti i motori nuovi e di ricambio immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione e tutti i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi, che possono incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo, immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione siano progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni d'uso normali e mantenuto in efficienza conformemente alle prescrizioni del costruttore, sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Il costruttore di veicoli, motori, sistemi, componenti e entità tecniche comprova all'autorità di omologazione, mediante dimostrazioni e prove fisiche, che i veicoli, i motori, i sistemi, i componenti e le entità tecniche messi a disposizione sul mercato, immatricolati o messi in servizio nell'Unione sono conformi alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui agli articoli da 6 a 9 bis e agli allegati I e II della direttiva 97/68/CE.
3. Il presente articolo non si applica ai tipi di veicoli da esportare in paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2015:96:oj#art-3