Art. 14
Regime di flessibilità
In vigore dal 1 ott 2014
Regime di flessibilità
1. In deroga all', paragrafo 3, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di un numero limitato di veicoli muniti di motori che soddisfano i requisiti dell' della direttiva 97/68/CE in regime di flessibilità, in conformità alle disposizioni dell'allegato V, a richiesta del costruttore e a condizione che un'autorità di omologazione abbia rilasciato la relativa autorizzazione all'entrata in servizio.
2. Il regime di flessibilità di cui al paragrafo 1 si applica dal momento in cui ogni fase ha inizio e ha la medesima durata della fase stessa.
Il regime di flessibilità di cui al punto 1.2 dell'allegato V è limitato alla durata della fase III B o a un periodo di tre anni, laddove non esista una fase successiva.
3. I tipi di veicoli messi in servizio in regime di flessibilità sono muniti di tipi di motori conformi alle disposizioni dell'allegato V.
Storico versioni
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