Art. 34

Ammissibilità delle prove interne

In vigore dal 19 set 2014
Ammissibilità delle prove interne Per quanto riguarda le prove interne eseguite dai servizi tecnici interni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, tali prove possono essere condotte soltanto nei casi consentiti dall'allegato III del presente regolamento.
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Ammissibilità delle prove interne (Art. 34 Regolamento (UE) 2014/1322) — Testo vigente | Portale Normativo