Art. 35

Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

In vigore dal 19 set 2014
Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti Le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione nazionale a un tipo di veicolo, sistema, componente od entità tecnica indipendente per motivi connessi ai requisiti di costruzione se il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente è conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
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Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti (Art. 35 Regolamento (UE) 2014/1322) — Testo vigente | Portale Normativo