Art. 32

Requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose di cui all', paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXIX del presente regolamento.
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