Art. 32 · Requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose

Art. 32

Requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose di cui all', paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXIX del presente regolamento.
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