Art. 7
Garanzia limitata di portafoglio
In vigore dal 11 set 2014
Garanzia limitata di portafoglio
1. La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio di credito per ciascun prestito sino a un tasso di garanzia massimo dell'80 % ed è finalizzata alla creazione di un portafoglio di nuovi prestiti per le piccole e medie imprese con un importo massimo delle perdite fissato in base alla percentuale massima di garanzia, che non supera il 25 % dell'esposizione al rischio a livello di portafoglio.
2. La garanzia limitata di portafoglio è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato III.
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