Art. 8
Prestito per la ristrutturazione
In vigore dal 11 set 2014
Prestito per la ristrutturazione
1. Il prestito per la ristrutturazione assume la forma di un fondo di credito che è costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma e un contributo dell'intermediario finanziario pari ad almeno il 15 % del fondo di credito. Il fondo di credito finanzia un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.
2. I destinatari finali possono essere persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti, sia proprietari che amministratori degli immobili o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari e applicano misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del sostegno erogato dal programma.
3. Il prestito per la ristrutturazione è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:964:oj#art-8