Art. 5
Accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni uniformi
In vigore dal 11 set 2014
Accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni uniformi
1. L'autorità di gestione conclude per iscritto un accordo di finanziamento per i contributi erogati dai programmi allo strumento finanziario; tale accordo contiene i termini e le condizioni in conformità all'allegato I.
2. L'accordo di finanziamento contiene in allegato:
a)
la valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che giustifica lo strumento finanziario;
b)
il piano aziendale dello strumento finanziario, comprese la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti;
c)
la descrizione dello strumento, che deve essere in linea con i termini e le condizioni uniformi e particolareggiati dello strumento e che deve fissare i parametri finanziari degli strumenti finanziari;
d)
i modelli per il controllo e le relazioni.
Storico versioni
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