Art. 4

Governance conformemente ai termini e alle condizioni uniformi

In vigore dal 11 set 2014
Governance conformemente ai termini e alle condizioni uniformi 1.   L'autorità di gestione o, se del caso, il gestore del fondo di fondi sono rappresentati nel comitato di vigilanza dello strumento finanziario o in una struttura di governance analoga. 2.   L'autorità di gestione non partecipa direttamente alle singole decisioni di investimento. Nel caso di un fondo di fondi, l'autorità di gestione esercita unicamente la sua funzione di vigilanza a livello del fondo di fondi, senza interferire nelle singole decisioni del fondo di fondi. 3.   Lo strumento finanziario dispone di una struttura di governance che consente di prendere le decisioni relative al credito e alla diversificazione del rischio in modo trasparente e in linea con le prassi di mercato. 4.   Il gestore del fondo di fondi e l'intermediario finanziario dispongono di una struttura di governance che garantisce l'imparzialità e l'indipendenza del gestore del fondo di fondi o dell'intermediario finanziario.
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