Art. 2
Termini e condizioni supplementari
In vigore dal 11 set 2014
Termini e condizioni supplementari
Le autorità di gestione possono includere altri termini e condizioni oltre a quelli da inserire nell'accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente regolamento che disciplinano lo strumento finanziario selezionato.
Storico versioni
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