Art. 17
Cooperazione dell'organismo di regolamentazione con altri organismi di regolamentazione competenti per il nuovo servizio proposto
In vigore dal 11 ago 2014
Cooperazione dell'organismo di regolamentazione con altri organismi di regolamentazione competenti per il nuovo servizio proposto
1. Dopo aver ricevuto la notifica del richiedente in merito alla sua intenzione di avviare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, l'organismo di regolamentazione informa gli altri organismi di regolamentazione competenti per l'itinerario del nuovo servizio proposto. Gli organismi di regolamentazione verificano che le informazioni trasmesse nel modulo di notifica sul sito web del primo organismo di regolamentazione siano coerenti con quelle ricevute dal richiedente e informano l'organismo di regolamentazione di eventuali incongruenze.
2. Dopo aver ricevuto una domanda di esame della finalità principale o dell'equilibrio economico da parte dei soggetti di cui all' o all', l'organismo di regolamentazione informa gli altri organismi di regolamentazione competenti per le parti dell'itinerario del nuovo servizio proposto.
3. Gli organismi di regolamentazione trasmettono i risultati degli esami agli altri organismi competenti per le parti della tratta del nuovo servizio proposto. La trasmissione avviene con un anticipo sufficiente rispetto all'adozione finale della decisione tale da permettere agli altri organismi di regolamentazione di trasmettere i loro commenti sui risultati degli esami.
4. Nello scambio di informazioni riguardanti gli esami gli organismi di regolamentazione rispettano la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale ricevute dalle parti interessate dagli esami. Le informazioni possono essere usate solo per il caso in questione.
Storico versioni
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