Art. 18
Contributi
In vigore dal 11 ago 2014
Contributi
Gli Stati membri o, se pertinente, gli organismi di regolamentazione possono chiedere al richiedente il pagamento di un contributo per l'esame della finalità principale, l'esame dell'equilibrio economico e il riesame di un esame dell'equilibrio economico. In tal caso, il contributo è non discriminatorio, ragionevole, effettivamente applicato a tutti i richiedenti in modo trasparente e non supera il costo del lavoro svolto dal personale e delle spese associate alla domanda.
Storico versioni
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