Art. 3

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai potenziali beneficiari

In vigore dal 30 lug 2014
Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai potenziali beneficiari 1.   Lo Stato membro provvede affinché i potenziali beneficiari abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate, tenuto conto dell'accessibilità dei mezzi di comunicazione elettronica o di altro tipo, almeno sui seguenti aspetti: a) opportunità di finanziamento e pubblicazione di inviti a presentare proposte; b) condizioni di ammissibilità al finanziamento nell'ambito del programma nazionale; c) descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze; d) criteri di selezione e attribuzione dei progetti da finanziare; e) referenti che possono fornire informazioni sul programma nazionale. 2.   Lo Stato membro informa i potenziali beneficiari delle pubblicazioni disponibili, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.
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Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai potenziali beneficiari (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1048) — Testo vigente | Portale Normativo