Art. 1

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico

In vigore dal 30 lug 2014
Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico 1.   Lo Stato membro provvede a dare ampia diffusione alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione. Lo Stato membro provvede a dare ampia diffusione agli elementi essenziali del programma nazionale, compresa la pertinente partecipazione finanziaria, e a renderli disponibili a tutti i soggetti interessati. Nondimeno, per i motivi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014, lo Stato membro può decidere di non diffondere le modalità dettagliate di gestione stabilite nel programma nazionale né le altre informazioni relative alla sua attuazione. 2.   Lo Stato membro organizza azioni informative per presentare il varo del programma nazionale o i suoi risultati e i risultati dei regolamenti specifici di cui all', lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014. L'elenco delle azioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 è aggiornato almeno una volta l'anno. Lo Stato membro comunica alla Commissione l'indirizzo del sito web di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.
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Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico (Art. 1 Regolamento (UE) 2014/1048) — Testo vigente | Portale Normativo