Art. 2
Responsabilità dei beneficiari in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico
In vigore dal 30 lug 2014
Responsabilità dei beneficiari in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico
1. Lo Stato membro provvede affinché i beneficiari siano tenuti ad informare il pubblico del contributo finanziario ottenuto nell'ambito del programma nazionale, conformemente al presente articolo.
2. Lo Stato membro provvede affinché il beneficiario affigga una targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento del progetto che risponde ai seguenti criteri:
a)
il contributo totale dell'Unione per il progetto supera i 100 000 EUR;
b)
il progetto consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetti d'infrastruttura o di costruzione.
Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Le informazioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 della Commissione (2) occupano almeno il 25 % della targa.
3. Per i progetti sovvenzionati nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro provvede affinché il beneficiario procuri che i partecipanti al progetto siano informati del finanziamento.
4. Ogni documento riguardante il progetto o il programma nazionale, compresi i certificati di frequenza, comprende una dichiarazione indicante che il progetto è stato cofinanziato nell'ambito del programma nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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