Art. 5

In vigore dal 28 lug 2014
Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità con l' e l' del presente regolamento, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della presente deroga e della cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi che con gli Stati membri come previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis.
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