Art. 4

In vigore dal 28 lug 2014
Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia ai sensi del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione» , Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.
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