Art. 2

In vigore dal 28 lug 2014
La deroga di cui all' si applica alle biciclette della voce 8712 del SA esportate dalla Cambogia e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo dal 29 luglio 2014 al 31 dicembre 2016, nel limite dei quantitativi di cui all'allegato.
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