Art. 6

Protezione degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 23 lug 2014
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l’Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi ed ispezioni e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte mediante l’irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 2.   Per le azioni dell’Unione finanziate a norma del presente regolamento, il concetto di irregolarità, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata. 3.   La Commissione e l’Agenzia, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni dell’Unione a norma del presente regolamento siano spesi nel migliore dei modi.
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