Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 lug 2014
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell’Unione al bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia») per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati in materia di interventi contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1406/2002.
2. Le attività dell’Agenzia nel settore dell’intervento antinquinamento non sollevano gli Stati costieri dalla loro responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:911:oj#art-1