Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «idrocarburi»: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di idrocarburi e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990 dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO); b)   «sostanze pericolose e nocive»: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell’ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, guastare le attrattive e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive, del 2000, dell’IMO; c)   «impianto per l’estrazione di idrocarburi e di gas»: una struttura fissa o mobile o una combinazione di strutture permanentemente collegate tramite passerelle o altre strutture, utilizzata per operazioni offshore nel settore degli idrocarburi o dei gas o in connessione con tali operazioni; gli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas comprendono le piattaforme di trivellazione mobili offshore solo se sono stazionate in mare aperto per attività di trivellazione, produzione o di altro genere connesse ad operazioni offshore nel settore dei gas o degli idrocarburi, nonché le infrastrutture e le attrezzature destinate al trasporto di idrocarburi e di gas dal mare alla terraferma o ai terminali a terra.
Storico versioni

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