Art. 7

Valutazione intermedia

In vigore dal 23 lug 2014
Valutazione intermedia 1.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia. Tale relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, espone i risultati dell’impiego del contributo dell’Unione, di cui all’, per quanto riguarda gli impegni e le spese relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. 2.   In tale relazione, la Commissione presenta una valutazione della capacità dell’Agenzia di assolvere alle proprie responsabilità in modo efficace ed efficiente sul piano dei costi. Per il periodo 2018-2020, sulla base di detta valutazione e tenendo conto della necessità dell’Agenzia di svolgere i compiti ad essa affidati, la Commissione propone, se necessario, un opportuno adeguamento della dotazione finanziaria pluriennale attribuita all’Agenzia per l’esecuzione dei compiti di cui all’, pari a un massimo dell’8 %. L’eventuale adeguamento rimane entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e la presente disposizione non pregiudica le procedure di bilancio annuali o il prossimo riesame del quadro finanziario pluriennale. 3.   Tale relazione contiene, se disponibili, informazioni sulle implicazioni socioeconomiche, ecologiche e finanziarie della preparazione dell’intervento dell’Agenzia contro l’inquinamento marino causato dalle navi o dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi. 4.   Inoltre, sulla base di tale relazione, la Commissione può, se opportuno, proporre emendamenti al presente regolamento, in particolare al fine di tener conto del progresso scientifico nel settore dell’intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas, anche per quanto riguarda l’inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive, nonché per tener conto delle modifiche rilevanti apportate agli strumenti, che istituiscono organizzazioni regionali, le cui attività rientrano tra quelle svolte dall’Agenzia per quanto riguarda l’intervento contro l’inquinamento e a cui l’Unione ha aderito.
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Valutazione intermedia (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/911) — Testo vigente | Portale Normativo