Art. 69

Disposizioni transitorie

In vigore dal 23 lug 2014
Disposizioni transitorie 1.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA gli enti che operano come CSD entro il 16 dicembre 2014. 2.   I CSD fanno domanda per tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente regolamento e notificano i pertinenti collegamenti fra CSD entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi degli , e, ove pertinente, degli . 3.   Entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi agli , e, ove pertinente, degli , o della decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 9, se questa data è posteriore, i CSD dei paesi terzi che intendano prestare i propri servizi sulla base dell’ chiedono il riconoscimento dell’ESMA. 4.   Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD. 5.   I CSD operati dalle entità di cui all’, paragrafo 4, si conformano ai requisiti del presente regolamento al più tardi entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
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