Art. 60
Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario
In vigore dal 23 lug 2014
Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario
1. Fatti salvi gli del presente regolamento, le autorità competenti quali definite all’, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono responsabili dell’autorizzazione in quanto enti creditizi e della vigilanza in quanto enti creditizi, alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati in virtù del presente regolamento per fornire servizi accessori di tipo bancario.
Le autorità competenti di cui al primo comma sono altresì responsabili della vigilanza degli enti creditizi e dei CSD designati di cui a detto comma per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti prudenziali di cui all’ del presente regolamento.
Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno una volta all’anno, se l’ente creditizio designato o il CSD autorizzato per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l’ e informa l’autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all’, paragrafo 4, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.
2. L’autorità competente del CSD, previa consultazione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta almeno una volta all’anno quanto segue:
a)
nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera b), se tutti i necessari accordi fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;
b)
nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), se gli accordi relativi all’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.
L’autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l’anno, le autorità di cui all’, paragrafo 4, circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.
Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all’, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, esso garantisce di avere accesso, tramite l’ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni all’autorità competente del CSD e alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
3. Al fine di garantire, all’interno dell’Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi e dei CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, l’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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