Art. 52

Procedura per i collegamenti tra CSD

In vigore dal 23 lug 2014
Procedura per i collegamenti tra CSD 1.   Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli ad un altro CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. 2.   Un CSD rifiuta l’accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso minaccerebbe l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provocherebbe un rischio sistemico. Tale rifiuto si basa esclusivamente su una valutazione completa dei rischi. Se un CSD rifiuta l’accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto. In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso. L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e fornisce al CSD richiedente una risposta motivata. L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente del CSD richiedente e l’autorità rilevante del CSD richiedente di cui all’, paragrafo 1, lettera a), in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione una di queste può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda ordina al CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente. 3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 2, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 2. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per le procedure di cui ai paragrafi 1 a 2. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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