Art. 51
Accesso con collegamento personalizzato
In vigore dal 23 lug 2014
Accesso con collegamento personalizzato
1. Se un CSD chiede ad un altro CSD di realizzare un collegamento personalizzato per ottenere l’accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda la respinge soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non respinge la domanda in base alla perdita di quote di mercato.
2. Per la messa a disposizione dell’accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può esigere dal CSD richiedente il pagamento di una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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