Art. 98
Avvio delle attività del Comitato
In vigore dal 15 lug 2014
Avvio delle attività del Comitato
1. Il Comitato è pienamente operativo entro il 1o gennaio 2015.
2. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:
a)
fino a quando il presidente non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell', un funzionario della Commissione designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di presidente ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al presidente;
b)
in deroga all', paragrafo 1, lettera l), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell', paragrafo 3, il presidente ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;
c)
la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del presidente ad interim o del presidente;
3. Il presidente ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:806:oj#art-98