Art. 96

Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione A decorrere dalla data di applicazione di cui all', paragrafi 2 e 6, del presente regolamento, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma degli articoli da 99 a 109 della direttiva 2014/59/UE della direttiva.
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Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione (Art. 96 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo