Art. 96 · Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione

Art. 96

Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione A decorrere dalla data di applicazione di cui all', paragrafi 2 e 6, del presente regolamento, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma degli articoli da 99 a 109 della direttiva 2014/59/UE della direttiva.
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