Art. 34
Correzioni tecniche
In vigore dal 30 giu 2014
Correzioni tecniche
1. Una correzione tecnica è considerata necessaria, ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 525/2013, se una sovrastima o una sottostima supera la soglia di rilevanza di cui all' del presente regolamento. Solo le correzioni tecniche ritenute necessarie sono incluse nella relazione di revisione finale di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, corredate di una motivazione debitamente documentata.
2. Qualora una correzione tecnica superi la soglia di rilevanza per almeno un anno dell'inventario oggetto della revisione, ma non per tutti gli anni delle serie storiche, tale correzione è calcolata per tutti gli altri anni presi in esame al fine di garantire la coerenza delle serie storiche.
Storico versioni
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