Art. 35
Relazioni di revisione
In vigore dal 30 giu 2014
Relazioni di revisione
1. Entro il 20 aprile di ogni anno oggetto di una revisione annuale, il segretariato informa lo Stato membro interessato di tutti i problemi importanti di cui agli mediante una relazione di revisione intermedia. Tale relazione deve affrontare questioni sollevate entro il 31 marzo.
2. Il segretariato informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione mediante una relazione di revisione finale:
a)
entro il 20 aprile nel caso in cui non sia stata inviata la relazione intermedia a norma del paragrafo 1;
b)
entro il 30 giugno al termine della seconda fase della revisione annuale;
c)
entro il 30 agosto al termine della revisione completa.
Storico versioni
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