Art. 7

In vigore dal 24 giu 2014
1.   Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2014/729 — Testo vigente | Portale Normativo