Art. 10
In vigore dal 24 giu 2014
1. Prima dell'approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e, per le monete commemorative, del volume stimato dell'emissione.
2. La competenza per l'approvazione dei disegni delle facce nazionali nuove o modificate delle monete metalliche destinate alla circolazione è conferita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente alla procedura illustrata nei paragrafi da 3 a 7.
Nel prendere le decisioni di cui al presente articolo, i diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono sospesi.
3. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro di emissione provvede a presentare al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la cui moneta è l'euro le bozze dei disegni delle monete destinate alla circolazione in linea di massima almeno tre mesi prima della data di emissione stabilita.
4. Entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l'euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un'obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini.
5. Qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel presente regolamento, entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3 la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.
6. Qualora non sia stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, la decisione che approva il disegno si considera adottata dal Consiglio il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5.
7. In tutti gli altri casi il Consiglio decide senza indugio sull'approvazione della bozza di disegno, a meno che, entro sette giorni dalla presentazione di un parere motivato o di una valutazione negativa, lo Stato membro di emissione ritiri la presentazione e informi il Consiglio dell'intenzione di sottoporre una nuova bozza del disegno.
8. Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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