Art. 4
In vigore dal 24 giu 2014
1. Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l'indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all'utilizzo di un alfabeto diverso.
2. In deroga al paragrafo 1, l'incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.
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