Art. 4

In vigore dal 24 giu 2014
1.   Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l'indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all'utilizzo di un alfabeto diverso. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:729:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo