Art. 48
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche
1. Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite.
3. Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia.
4. I costi ammissibili sono i costi di investimento.
5. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
6. Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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