Art. 49
Aiuti per gli studi ambientali
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti per gli studi ambientali
1. Gli aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti di cui alla presente sezione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi di cui al paragrafo 1.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.
5. Non sono concessi aiuti alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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