Art. 48 · Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche

Art. 48

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche 1.   Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti sono concessi per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite. 3.   Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia. 4.   I costi ammissibili sono i costi di investimento. 5.   L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. 6.   Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.
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